Lo Statuto

Confraternita Jesina dei Mastri Presepai
Statuto
Art.
1
L’associazione “ CONFRATERNITA JESINA DEI MASTRI PRESEPAI “ ( C.J.M.P.)
ha
per fine la promozione della pia tradizione del presepe e la ricomposizione,
attorno alla semplice e francescana celebrazione del Mistero Cristiano
dell’Incarnazione, delle divisioni e delle distanze tra persone, gruppi e
genti, qualunque sia la loro provenienza culturale e geografica.
Per il conseguimento dei suoi scopi ed in coerenza con essi la C.J.M.P.
si adopera attraverso le seguenti attività:
a-
promozione ed allestimento del presepe, in tempo di Avvento e Natale, nei
luoghi più significativi di vita, in specie nelle famiglie e nelle piccole
comunità;
b-
raccolta e diffusione di materiale iconografico, fotografico e
bibliografico sui presepi, sia quelli locali che quelli più universalmente
noti;
c-
svolgimento di convegni di studio sulle più significative ed artistiche
rappresentazioni della Natività;
d-
spettacoli con canti, letture e usanze multiformi del Natale;
e-
divulgazione di manifestazioni popolari celebrative della Natività;
f-
corsi di istruzione sui materiali, sulle tecniche e sugli stili utili
all’allestimento del presepe;
g-
concorsi di presepi, con attribuzione di titoli di merito a quanti si
distinguono secondo criteri di povertà, semplicità, efficacia espressiva ed
abilità tecnico – artistica;
h-
attuazione di quanto altro utile al raggiungimento del fine associativo.
Art.
3
La
C.I.M.P. ha sede in Jesi, al Piazzale San Savino, presso la Chiesa di San
Savino.
Art.
4
La
durata della C.I.M.P. è a tempo indeterminato.
Art.
5
La
C.J.M.P. non ha fini di lucro ed è una compartecipazione attiva, libera ed
apartitica di cittadini.
Art.
6
Alle
spese occorrenti per il funzionamento di provvede mediante:
a-
quote di iscrizione una tantum;
b-
contributi associativi periodici;
c-
contributi associativi straordinari;
d-
elargizioni e donazioni di soci, di enti e di privati.
Art.
7
Il
patrimonio della C.J.M.P. è costituito dai beni mobili e immobili che
diverranno di proprietà, dai residui attivi di gestione e da ogni altra entrata
destinata per sua natura o per deliberazione dell’organismo competente ad
incrementare il patrimonio stesso.
Art.
8
L’esercizio
finanziario si chiude ilo 31 maggio di ogni anno; entro il 24 giugno successivo
viene predisposto dall’organismo competente il bilancio consuntivo.
Art.
9
Gli
iscritti alla C.J.M.P. si distinguono in:
a-
FRATELLI DI VOTO ( fondatori e soci ordinari)
b-
FRATELLI DI DEVOZIONE ( simpatizzanti)
c-
FRATELLI ONORARI ( singoli o enti benemeriti)
Art.
10
Gli
organismi della C.J.M.P. sono:
a-
L’Assemblea ordinaria ( CONGREGAZIONE DEI FRATELLI DI VOTO)
b-
Il Consiglio di Amministrazione ( CAPITOLO)
c-
La CONGREGZAIONE GENERALE ( congregazione dei fratelli di voto aperta al
contributo consultivo e non deliberativo dei fratelli di devozione)
d-
Il Collegio dei Sindaci Revisori ( DEPUTATI SINDACATORI)
e-
Il Collegio dei PROBIVIRI.
ART.
11
La
Congregazione di Fratelli di Voto è formata inizialmente dai soci fondatori ed
in seguito può raggiungere il numero massimo di venticinque componenti; le sue
attribuzioni sono le seguenti:
a-
Promuovere le attività ed i provvedimenti tendenti al conseguimento dei
fini associativi;
b-
Decidere sulla nomina dei fratelli di voto, scegliendoli tra i fratelli
di devozione ed aventi la maggiore età; l’ammissione deve avvenire con la
maggioranza di 4/5 (quattro quinti) dei voti;
c-
Decidere sull’ammissione alla confraternita dei fratelli di devozione e
sulla nomina dei fratelli onorari;
d-
Eleggere il capitolo tra i fratelli di voto che abbiano compiuto i 21
anni di età;
e-
Approvare il bilancio consuntivo;
f-
Decidere sulla alienazione dei beni immobili e mobili;
g-
Eleggere ogni anno i Deputati Sindacatori, tre ordinari e due supplenti;
h-
Eleggere i Probiviri, all’inizio di ogni quinquennio in numero di tre,
scelti fra le persone che si distinguono per qualità umane, morali e
professionali;
i-
Istituire e nominare commissioni e giurie necessarie allo svolgimento
delle attività associative, attribuendone i poteri;
j-
Elaborare ed approvare, con almeno i ¾
( tre quarti ) dei voti, il regolamento dell’associazione.
Art.
12
La
Congregazione dei Fratelli di voto si riunisce ordinariamente su convocazione
del Priore; almeno due volte l’anno, il 25 marzo e nel periodo 4-18 ottobre,
essa si riunisce aprendosi alla partecipazione dei Fratelli di devozione e
Onorari che vi partecipano con il solo contributo consultivo, non deliberativo,
costituendosi così come Congregazione Generale.
Art.
13
La
Congregazione dei Fratelli di Fratelli di Voto può autoconvocarsi con decisione
di metà più uno di tutti i suoi componenti.
Art.
14
Il
Capitolo viene eletto ogni cinque anni dalla Congregazione dei fratelli di Voto;
è composto da cinque Ufficiali che sono nominati ciascuno direttamente dalla
medesima: il PRIOPRE, il CONSERVATORE, l’ASSISTENTE-AVVISTAORE, il
MINSITRO-ESATTORE e il SEGRETARIO.
Art.
15
Le
attribuzioni del Capitolo sono le seguenti:
a-
Il potere sulla ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi i
poteri della Congregazione dei Fratelli di Voto;
b-
L’organizzazione dell’attività della confraternita, il coordinamento
e l’impulso delle sue attività, la cura dei contatti con
altre associazioni, gruppi, forze sociali e con centri di produzione
artistica;
c-
Entro i primi 25 gironi dalla chiusura dell’esercizio sociale, la
redazione del bilancio consuntivo.
Art.
16
Il
Presidente del Consiglio di Amministrazione o Capitolo è il Priore; questi
rappresenta la confraternita di fronte a terzi; ha la firma e la rappresentanza
sociale della medesima; convoca l’Assemblea Ordinaria ( Congregazione dei
Fratelli di Voto), il Consiglio di Amministrazione ( Capitolo), la Congregazione
Generale; li presiede o delega persona di sua scelta a farlo.
Art.
17
I
compiti del Conservatore, dell’Assistente-avvisatore, del Ministro-esattore e
del Segretario sono stabiliti dal regolamento associativo.
Art.
18
I
Fratelli di Devozione sono quanti condividono gli scopi della confraternita, si
obbligano a rispettarne lo statuto ed ilo regolamento, versano le quote
associative; la loro domanda di ammissione è subordinata alla approvazione e
accettazione della Congregazione dei Fratelli di Voto.
Art.
19
I
Fratelli di Devozione collaborano alla realizzazione delle attività della
confraternita e in qualità di membri consultivi partecipano alla Congregazione
Generale, per discutere sulle attività svolte, sulle linee programmatiche per
l’esercizio successivo.
Art.
20
Il
Fratello di Voto è tale a vita, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 22
del presente statuto.
Art.
21
Il
Fratello di Devozione deve annualmente rinnovare l’adesione secondo modalità
previste dal regolamento dell’associazione.
Art.
22
I
Fratelli di Voto o di Devozione possono dimettersi in qualsiasi momento e devono
darne comunicazione scritta alla Congregazione dei Fratelli di Voto; alla
dimissione non avranno diritto ad alcun rimborso per quanto versato ai sensi
dell’art. 6 del presente statuto.
La qualifica di Fratello di voto può essere passivamente perduta per
cancellazione deliberata, con maggioranza dei voti di 4/5
(quattro quinti), dalla congregazione dei Fratelli di Voto, per incompatibilità
del comportamento rispetto alle finalità sociali, per motivi morali e
disciplinari; il fratello di voto in oggetto di tale provvedimento può
chiedere, prima della esecuzione del provvedimento, e se non già fatto dalla
Congregazione dei Fratelli di Voto, il ricorso al giudizio dei probiviri.
Art.
23
La
gestione dell’Associazione è controllata da un collegio di Sindaci Revisori (
Deputati Sindacatori) costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti
annualmente dall’Assemblea dei soci.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità
sociale; redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la
consistenza di cassa e potranno provvedere in qualsiasi momento,anche
individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
Art.
24
Tutte
le controversie sociali fra fratelli di voto e fra questi e organismi della
confraternita, saranno sottoposte,con esclusione di ogni altra giurisdizione,
alla competenza del Collegio dei tre Probiviri; essi giudicheranno ex bono et
equo, senza formalità di procedura, ed il loro lodo sarà inappellabile.
Art.
25
Lo
scioglimento della CJMP è deliberato alla unanimità dalla Congregazione dei
Fratelli di Voto.
Lo stesso organismo, con maggioranza di 4/5 (
quattro quinti), sceglierà anche chi, enti o associazioni, devolvere il
patrimonio sociale.
fine
dello statuto
registrato
a Jesi
n°1165
vol. l
codice fiscale dell’associazione
91003900429