Il Regolamento
Regolamento
della
Confraternita Jesina
dei
Mastri Presepai
Art. 1 IL SIMBOLO DELLA CONFRATERNITA
Il simbolo della confraternita è l’immagine della natività riportata sulla croce processionale del sec XVI, conservata nel museo Diocesano di Jesi.
Art.
2 LA
CONVOCAZIONE E LA VALIDITA’ DELLA CONGREGAZIONE DEI FRATELLI DI VOTO
1.
La congregazione dei fratelli di voto può ritenersi validamente
costituita in prima convocazione solamente se sono intervenuti almeno i due
terzi degli aventi diritto dello collegio stesso; in seconda convocazione basta
la metà più uno degli stessi.
2.
Ogni deliberazione così presa a maggioranza semplice è valida per la
confraternita, fatte salve le indicazioni di maggioranze di tre quarti e quattro
quinti dei voti previste dallo statuto.
3.
Nel calcolo degli aventi diritto, e quindi dei due terzi di presenti in
prima convocazione, e di metà più uno in seconda, vale la delega espressa.
4.
Fanno eccezione le congregazioni convocate per le votazioni richiedenti
maggioranze di tre quarti e quattro quinti dei voti previste dallo statuto,
nelle quali occorre la presenza della metà più uno dei componenti la
congregazione
5.
In queste votazioni con maggioranze di tre quarti e quattro quinti dei
voti non è ammessa l’astensione di presenti e il non votante viene
considerato assente.
Art.
3
LA DELEGA AL VOTO NELLA CONGREGAZIONE
DEI FRATELLI DI VOTO
2.
ciascun confratello non può portare più di una delega.
3.
la delega deve essere firmata dal delegante .
4.
la delega deve essere firmata nello stesso foglio riportante l’O. d..G
e si riferisce esclusivamente ai punti esplicitati inizialmente in questo (non
alle varie ed eventuali)
5.
la delega decade con lo scioglimento della seduta o se, a seduta avviata,
arriva il delegante; rimane invece in vigore in caso di aggiornamento della
seduta.
Art.
4 ELEZIONE
DEL CAPITOLO
1.
L’elezione del capitolo avviene all’inizio del quinquennio, nel mese
di giugno, per scrutinio segreto e la maggioranza dei voti favorevoli decide su
ogni candidato.
2.
Ogni confratello di voto esprimerà la scelta per tre persone per ognuno
degli incarichi di ufficiale da ricoprire; al primo dei tre nomi indicati viene
riconosciuta una tripla preferenza, la secondo una doppia preferenza, al terzo
una sola preferenza.
3. La votazione si dichiara valida e chiusa quando il primo preferito alla candidatura di priore ha raggiunto la metà più uno delle preferenze esprimibili; nella stessa votazione i risultati per gli altri incarichi diventano quelli definitivi.
4.
Alla fine della votazione viene formulata una graduatoria dei primi tre
preferiti che rimane in vigore per l’ intero quinquennio; il titolo di
ufficiale relativo passa dall’uno all’altro dei primi tre candidati
risultati eletti, in caso di abbandono dell’incarico del primo di questi.
5.
In caso di parità di voti favorevoli viene scelto il più provetto per
età.
Art. 5 ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI COMPONENTI IL CAPITOLO
1.
Il conservatore segue e censisce i beni materiali della Confraternita:
statue, scenografie,utensili, addobbi, e cura la bottega ed i depositi.
2.
L’assistente-avvisatore cura i rapporti delle confraternita con i
pubblico attraverso i mezzi di comunicazione.
3.
Il ministro-esattore è responsabile economico delle gestione delle
finanze e di ogni bene economico della confraternita, in special modo dei beni
immobili: lo fa registrando in apposito libro le entrate e le uscite
cronologicamente, predisponendo per conto del capitolo il rendiconto delle
gestione annuale corredato di tutte le pezze giustificative della parte attiva e
passiva del medesimo.
4.
Il segretario, redige i verbali del capitolo e delle congregazioni, cura
la cronaca della confraternita, gestisce il censimento dei soci, la
comunicazione interna dell’associazione, e l ’archivio storico e
iconografico della confraternita.
5.
Eventuali ulteriori
future attribuzioni ai singoli ufficiali verranno date secondo il criterio della
somiglianza a quelle già assegnate.
Art. 6 AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI CAPITOLARI
Ciascun componente del capitolo può affidare alcune delle sue funzioni
ad altri confratelli, siano essi di Voto o di Devozione, alle seguenti
condizioni:
1.
previa approvazione a maggioranza del Capitolo
2.
limitatamente a compiti predefiniti ( esclusi quelli di rappresentanza
legale dell’associazione da parte del priore)
3.
per un periodo di tempo determinato
4.
all’interno di un mandato lo stesso incarico può essere dato
successivamente a più persone,
5.
l’acquisizione dell’incarico fa meritare all’incaricato
l’appellativo di sostituto ufficiale (sostituto-conservatore, sostituto
avvisatore, sostituto esattore, sostituto segretario)
6.
questi può partecipare alle riunioni del Capitolo senza diritto di voto.
Art.
7
DURATA E RINNOVABILITA’ DELL’IMPEGNO
1.
Ciascun candidato eletto ed approvato ad uno dei cinque impegni
sopradetti rimane nel correlativo esercizio per un intero quinquennio, salvo
abbandono come da statuto.
2.
Alla fine di ogni quinquennio può però ciascuno essere nuovamente
rieletto allo rispettivo impegno, oppure anche ad altro dei medesimi
sopraenunciati.
Art. 8 LA NOMINA DEI FRATELLI DI VOTO
1.
Una sola congregazione all’anno può essere convocata per la nomina dei
fratelli di voto.
2.
Perché la seduta sia valida occorre la presenza della metà più uno dei
componenti la congregazione dei fratelli voto;
3.
può essere nominato fratello di voto il fratello di devozione da almeno
un anno;
4.
la proposta va fatta da due fratelli di voto con una richiesta scritta al
priore;
5.
essa è sottoposta alla discussione di tutti i confratelli; detta
discussione avviene a porte chiuse, senza verbalizzazione, con l’impegno
giurato dei confratelli di mantenere segrete le posizioni di ciascuno;
6.
la votazione deve avvenire a scrutinio segreto con palline bianche e
nere;
7.
se un primo voto espresso è negativo, si riapre la discussione come
sopra e si ripete la votazione; dopo una ulteriore votazione negativa la
candidatura è da considerarsi respinta e non può essere ripresentata prima di
dodici mesi.
8.
La nomina viene comunicata personalmente dal priore al neo eletto.
9.
Più candidati possono essere esaminati nella stessa congregazione,ma sia
la discussione che il voto devono essere espressi distintamente.
Art. 9 LA CANCELLAZIONE DELIBERATA DEI FRATELLI DI VOTO
Valgono le stesse identiche modalità dell’ammissione dei Fratelli di
Voto.
Art. 10 L’AMMISSIONE DEI FRATELLI DI DEVOZIONE
1.
Il modulo con cui un simpatizzante dello sodalizio chiede di esservi
ammesso in qualità di fratello di devozione è predisposto dal capitolo e deve
riportare i dati precisi della persona e gli elementi dello statuto che
obbligano l’aderente (artt 1, 18,19 ,21 e 22 dello statuto).
2.
L’aspirante all’adesione deve firmare personalmente la richiesta.
3.
L’accettazione della nomina a fratello di devozione è votata a
maggioranza semplice e a voto palese della Congregazione dei Fratelli di Voto.
4.
Non sussistono limiti di età per l’iscrizione come fratello di
devozione.
5.
I giovani aderenti nel primo anno di vita associativa sono chiamati
apprendisti, e a seconda del sesso e della loro anzianità ed esperienza,
se maschi: garzoncelllo prima e garzone poi, divenendo mastro al
compimento della maggiore età; se femmine
pulzella prima, damigella poi e , alla maggiore età, dama.
6.
Il 25 marzo di
ogni anno viene proclamato l’elenco aggiornato dei confratelli e delle
consorelle di devozione.
Art. 11 LA NOMINA DEI FRATELLI ONORARI
1.
Può essere eletto fratello
onorario chi si è distinto nella attività presepistica, culturale e
artistica,per le sue eccezionali qualità, chi è stato straordinariamente
generoso con la CJMP, chi ha valorizzato con il suo aiuto l’immagine della
CJMP.
2.
Una volta proclamato, in solenne seduta della congregazione generale dei
fratelli di voto e di devozione, il fratello onorario può fregiarsi del titolo.
3.
A discrezione del capitolo il fratello onorario può essere invitato come
consulente, senza diritto di voto deliberativo alle congregazione
o al capitolo
4.
Le procedure di proposta e di elezione del fratello onorario sono le
stesse della elezione dei fratelli di voto.
Art. 12 LA NOMINA DEI DEPUTATI SINDACATORI
1.
La elezione dei tre deputati sindacatori avviene in sede di prima
congregazione generale annuale dei fratelli di voto, presenti ed ascoltati
anche, in qualità di uditori, i fratelli di devozione.
2.
L’incarico dei deputati sindacatori si ritiene automaticamente
rinnovato annualmente, salvo diversa decisione della prima congregazione
annuale.
Art.
13
LA QUOTA ANNUALE
1.
I fratelli di devozione, sono tenuti indistintamente al pagamento della
tenue e simbolica tassa annua di un euro.
2. Il pagamento di detta quota prevista dallo statuto viene effettuato con modalità stabilita dal ministro-esattore entro il 25 marzo .
3.
La quota una tantum per ammissione alla Congregazione di fratelli di voto
è stabilita per l’inizio del 3°millennio in 100 euro;
4.
Sia la quota annuale dei fratelli di devozione che la quota una tantum
dei fratelli di voto viene corretta e fissata
all’inizio di ogni mandato, ogni 5 anni.
Art. 14 LA MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DELLE CONGREGAZIONI
1.
La congregazione dei fratelli di voto o di devozione avviene per
affissione, all’albo dell’associazione, dell’avviso della stessa,
contenente con precisione l’O.d.G.
2.
Tale affissione deve avvenire almeno nella settima giornata precedente la
riunione.
3.
I fratelli di voto vengono convocati anche con lettera semplice
4.
L’avviso ai fratelli di voto deve contenere , nello stesso foglio
indicante l’ O.d.G. , il modulo della delega.
Art.
15 L’ALIENAZIONE
DEI BENI
1.
La decisione sulla alienazione dei beni mobili o immobili di valore
superiore ai 2000,00 euro all’anno deve avvenire per voto palese della
congregazione dei fratelli di voto con la maggioranza dei due terzi dei voti.
2.
All’inizio di ogni quinquennio la congregazione dei fratelli di voto
stabilisce la correzione di questa cifra.
fine